LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 marzo 2003, n. 5

Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/03/2003
Materia:
150.02 - Referendum
150.01 - Iniziativa legislativa popolare

Art. 12
 (Richiesta di referendum di iniziativa dei Consigli comunali)
1. La richiesta di referendum di iniziativa dei Consigli comunali deve essere approvata da ciascun Consiglio, con deliberazioni di identico contenuto, a maggioranza dei due terzi dei componenti. La deliberazione deve recare il quesito formulato ai sensi dell'articolo 5, commi 5, 6 e 7, e deve inoltre indicare i nominativi di almeno cinque consiglieri dei Comuni richiedenti, delegati a esercitare le funzioni e gli adempimenti previsti dalla presente legge.
2. La richiesta di referendum, corredata delle deliberazioni dei Consigli comunali, è presentata dai consiglieri comunali delegati ai sensi del comma 1 al Presidente del Consiglio regionale.
3. La presentazione deve avvenire entro sei mesi dalla data della deliberazione del Consiglio comunale che ha approvato per primo la richiesta.
4. Sull'ammissibilità del referendum e sulla regolarità della richiesta delibera la Commissione di cui all'articolo 4 bis entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Trovano applicazione in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 4 bis, comma 10, all'articolo 7, commi 2, 3 e 4, all'articolo 10, commi 2 e 2 bis, e all'articolo 11. Le funzioni che le predette disposizioni assegnano ai promotori designati sono svolte dai consiglieri comunali delegati ai sensi del comma 1.
5. Ai fini della verifica del requisito della rappresentanza di almeno tre decimi della popolazione, previsto dall'articolo 2, fanno fede i dati dell'ultimo censimento ufficiale della popolazione residente.
Note:
1Articolo sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 15/2018