LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 novembre 2003, n. 17

Disposizioni per il rilascio del nulla osta all'impiego delle radiazioni ionizzanti in attuazione degli articoli 50, 51 e 52 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 , e successive modifiche

TESTO VIGENTE

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Data di entrata in vigore:
  27/11/2003
Allegati:
Materia:
320.03 - Medicina preventiva

Art. 6
 (Documentazione)
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale sono definite le modalità per la presentazione della domanda di rilascio del nulla osta, in base alla tipologia di impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti.
2. Fino all'adozione del regolamento di cui al comma 1, la domanda deve contenere, per quanto applicabili, gli elementi descritti al punto 3 dell'allegato XIV del decreto legislativo 101/2020 e successive modifiche.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 9, comma 26, lettera e), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.