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Legge regionale 5 novembre 2003, n. 17

Disposizioni per il rilascio del nulla osta all'impiego delle radiazioni ionizzanti in attuazione degli articoli 50, 51 e 52 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 , e successive modifiche

TESTO VIGENTE

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Data di entrata in vigore:
  27/11/2003
Allegati:
Materia:
320.03 - Medicina preventiva

Art. 2
 (Autorità competente)
1. Il Direttore regionale competente in materia di salute provvede al rilascio del nulla osta di cui all' articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 101/2020 e successive modifiche.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 26, lettera c), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
2Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 26, lettera i), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.