LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 agosto 2003, n. 13

Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/08/2003
Materia:
120.03 - Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale
120.04 - Gruppi consiliari
120.01 - Consiglio regionale

Art. 7
 (Assegno vitalizio)
1. Agli assessori cessati dalla carica, che abbiano compiuto i sessanta anni di età e che abbiano corrisposto i contributi di cui all'articolo 4 per un periodo di almeno cinque anni, spetta, quale parte integrante del trattamento indennitario, un assegno vitalizio.
2. Per la determinazione della misura dell'assegno vitalizio, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 38/1995.
3. Ai fini del computo del periodo di mandato eccedente il quinquennio minimo di contribuzione, la frazione di anno superiore a sei mesi si considera come anno intero, quella inferiore non viene considerata.
4. La corresponsione dell'assegno vitalizio può essere anticipata, per un massimo di cinque anni, su richiesta dell'assessore che abbia versato i contributi, anche volontari, per almeno nove anni, sei mesi e un giorno. In tal caso l'assegno è ridotto proporzionalmente nella misura del cinque per cento del suo ammontare per ogni anno di anticipazione rispetto al sessantesimo anno di età.
5. Qualora durante la permanenza in carica l'assessore divenga inabile al lavoro in modo permanente e totale trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge regionale 38/1995. Il Presidente della Regione è autorizzato a stipulare la polizza di cui all'articolo 7 della legge regionale 21/1981 per gli assessori.
6. All'assessore che abbia versato i contributi di cui all'articolo 4 per un periodo inferiore a cinque anni ma superiore a trenta mesi si applicano, con riferimento all'indennità di cui all'articolo 4 ed in quanto compatibili, le norme contenute nell'articolo 11 della legge regionale 38/1995, come da ultimo modificato dall'articolo 20 della presente legge.
7. L'assessore che sia cessato dalla carica prima della fine della legislatura può esercitare, con riferimento all'indennità di cui all'articolo 4 e secondo le modalità di cui all'articolo 12 della legge regionale 38/1995, la facoltà ivi prevista per i consiglieri regionali; la domanda va presentata al Presidente della Regione.
8. Per la decorrenza dell'assegno vitalizio trovano applicazione le norme di cui all'articolo 13 della legge regionale 38/1995.
Note:
1Per la disciplina dell'istituto dell'assegno vitalizio a decorrere dalla XI legislatura, si veda quanto disposto dall'art. 17, commi da 1 a 6, della L.R. 18/2011
2Parole soppresse al comma 2 da art. 17, comma 14, lettera a), L. R. 18/2011
3Parole sostituite al comma 4 da art. 17, comma 14, lettera b), L. R. 18/2011
4Parole soppresse al comma 5 da art. 17, comma 14, lettera c), L. R. 18/2011
5Si vedano anche le integrazioni di cui all'art. 17, commi da 6 bis a 6 quater, della L.R. 18/2011, come introdotte dalle LL.RR. 27/2012 e 10/2013.
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 1, L. R. 2/2015 , a decorrere dall' 1 marzo 2015, come stabilito all'art. 12 della medesima L.R. 2/2015.
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 2/2015
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 1, L. R. 2/2015