LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 aprile 2003, n. 12

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/05/2003
Allegati:
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 6
 (Disposizioni in materia di personale regionale)
1. 
( ABROGATO )
2. 
( ABROGATO )
(3)
3. Alla tabella di cui al comma 1 dell'articolo 3 (Inquadramento di personale presso l'Amministrazione regionale) della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 (Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale), le equiparazioni relative al personale proveniente dal Ministero dell'economia e delle finanze sono sostituite dalle seguenti:
Ministerodell'economia e delle finanzeC 1Consigliere
B 3Segretario
B 2Coadiutore


4. In relazione al disposto di cui al comma 3, il personale proveniente dal Ministero dell'economia e delle finanze può provvedere alla eventuale rettifica della domanda di inquadramento già presentata ai sensi e nei termini di cui all'articolo 3 della legge regionale 20/2002.
Note:
1Abrogato il comma 1, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18). Le disposizioni di cui al comma 1 continuano tuttavia ad applicarsi, in quanto compatibili, ai dirigenti del Consiglio regionale. Gli incarichi gia' conferiti presso l'Amministrazione e gli Enti regionali, in esecuzione del comma 1 alla data del 25.09.2004, sono confermati, secondo le corrispondenti denominazioni, sino alla naturale scadenza, salvo eventuali risoluzioni anticipate, come stabilito dall'art. 39 del sopraccitato Decreto presidenziale.
2A decorrere dal 6 luglio 2005, le disposizioni di cui al comma 1 cessano di applicarsi ai dirigenti del Consiglio regionale, per effetto dell'approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005, del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12).
3Comma 2 abrogato da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 9/2011