LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 aprile 2003, n. 12

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/05/2003
Allegati:
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 23
 (Disposizioni in materia di commercio e turismo)
1. 
( ABROGATO )
(4)
2. 
( ABROGATO )
(5)
3. 
( ABROGATO )
(6)
4. 
( ABROGATO )
(1)
5. 
( ABROGATO )
(7)
6. 
( ABROGATO )
(2)
7. 
( ABROGATO )
(8)
8. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8, comma 26, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), l'abrogato articolo 114 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate) continua ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale 13/2002, anche nelle ipotesi in cui il piano attuativo di iniziativa pubblica o privata, adottato con deliberazione del Consiglio comunale antecedentemente all'entrata in vigore della legge regionale 7 settembre 1990, n. 41 (Piano regionale del commercio e prescrizioni urbanistiche), sia stato successivamente modificato o riadottato anche con modifiche dallo stesso Comune. Tale disposizione si applica anche ai procedimenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già conclusi negativamente per non applicabilità della deroga di cui all'articolo 114 della legge regionale 13/1998.
9. 
( ABROGATO )
10. I progetti mirati all'incremento e alla riqualificazione della ricettività pubblica e privata in funzione delle Universiadi del 2003, finanziati ai sensi dell'articolo 7, comma 114, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), possono essere completati entro il 31 dicembre 2003. A tal fine i beneficiari devono presentare istanza motivata di proroga alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.
11. Le strutture ricettive esistenti al 31 dicembre 2002 per le quali le procedure di riclassificazione erano in corso di completamento o che per problemi di carattere urbanistico non hanno potuto essere classificate sulla base di quanto previsto dalla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), possono mantenere la precedente classificazione sino al 31 dicembre 2003.
12. 
( ABROGATO )
(9)
13. 
( ABROGATO )
14. 
( ABROGATO )
15.
L'articolo 8 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 (Altezze minime e principali requisiti igienico-sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi), è sostituito dal seguente:
<<Art. 8
 (Superfici minime abitabili delle camere da letto e delle unità abitative delle strutture ricettive alberghiere)
1. Le superfici minime abitabili delle camere da letto delle strutture ricettive alberghiere di cui all'articolo 64, comma 2, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, sono fissate in:
a) mq. 8 per un posto letto;
b) mq. 4 per ogni posto letto in più, fino a un massimo consentito di quattro letti per camera.
2. Le superfici minime abitabili delle unità abitative di cui all'articolo 64, comma 9, della legge regionale 2/2002, costituite da un unico locale allestito a camera da letto, angolo cottura, soggiorno e bagno, sono fissate in:
a) mq. 8 per un posto letto;
b) mq. 4 per ogni posto letto in più, fino a un massimo consentito di quattro letti per camera;
c) mq. 4 per l'angolo cottura;
d) mq. 6 per il soggiorno;
e) mq. 3 per il bagno disimpegnato.
3. Le superfici minime abitabili delle unità abitative di cui all'articolo 64, comma 9, della legge regionale 2/2002, costituite da più locali allestiti a camera da letto, angolo cottura, soggiorno e bagno, sono fissate in:
a) mq. 8 per un posto letto;
b) mq. 4 per ogni posto letto in più, fino a un massimo consentito di quattro letti per camera;
c) mq. 10 per il soggiorno con angolo cottura, con l'aggiunta di mq. 3 per ogni posto letto in più oltre a quattro;
d) mq. 4 in aggiunta ai 10 mq. di cui alla lettera c) per ogni posto letto eventualmente inserito nel soggiorno, fino a un massimo consentito di due;
e) mq. 3 per il bagno disimpegnato.>>.

16.
Dopo l'articolo 8 della legge regionale 44/1985, come sostituito dal comma 15, è inserito il seguente:
<<Art. 8 bis
 (Incremento temporaneo della ricettività nelle strutture ricettive alberghiere esistenti)
1. Nelle camere delle strutture ricettive alberghiere esistenti alla data del 31 gennaio 2003 è consentito aggiungere esclusivamente, a richiesta documentata del cliente, un posto letto temporaneo, in deroga ai limiti dimensionali delle superfici minime abitabili stabilite dall'articolo 8. Si intende per temporaneo il posto letto immediatamente rimosso alla partenza del cliente.
2. In ogni caso non è consentito il superamento della capacità ricettiva risultante dal numero dei posti letto indicati nell'autorizzazione prevenzione incendi rilasciata dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.>>.

17. 
( ABROGATO )
(3)
Note:
1Comma 4 abrogato da art. 31, comma 2, L. R. 18/2003
2Comma 6 abrogato da art. 33, comma 6, L. R. 18/2003
3Comma 17 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 18/2003
4Comma 1 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
5Comma 2 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
6Comma 3 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
7Comma 5 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
8Comma 7 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
9Comma 12 abrogato da art. 30, comma 1, lettera vv), L. R. 10/2012
10Comma 9 abrogato da art. 1, comma 4, L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art.52, c. 3 quater, L.R. 18/1996.
11Comma 13 abrogato da art. 105, comma 1, lettera d), L. R. 21/2016
12Comma 14 abrogato da art. 105, comma 1, lettera d), L. R. 21/2016