LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 aprile 2003, n. 10

Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e modifiche a disposizioni in materia di tutela della natura, di attività venatoria e di tassidermia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/05/2003
Allegati:
Materia:
450.01 - Caccia
450.03 - Fauna

Art. 13
 (Modifiche alla legge regionale 24/1996 concernente norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria e ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere)
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria e ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere) è aggiunto il seguente:
<<1 bis. La caccia alla posta per gli acquatici è consentita sino ad un'ora dopo il tramonto.>>.

2. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 24/1996, come modificato dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 20/2001, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b) sono soppresse le parole <<germano reale (Anas platyrhyncos),>>;
b) alla lettera e), dopo le parole <<codone (Anas acuta),>> sono aggiunte le seguenti: <<germano reale (Anas platyrhyncos),>>.

3. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 24/1996 la parola <<due>> è sostituita dalla seguente: <<tre>>.
4. Al comma 5 dell'articolo 19 della legge regionale 24/1996, dopo le parole <<legge 157/1992>> sono aggiunte le seguenti: <<fissati per l'esercizio dell'attività venatoria con le modalità specificate dall'articolo 12, comma 5, lettera b), della legge medesima>>.