LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 aprile 2003, n. 10

Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e modifiche a disposizioni in materia di tutela della natura, di attività venatoria e di tassidermia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  08/05/2003
Allegati:
Materia:
450.01 - Caccia
450.03 - Fauna

Art. 10
 (Modifiche alla legge regionale 14/1987 concernente la disciplina dell'esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica)
1. All'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14 (Disciplina dell'esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il secondo e il terzo periodo del comma 1, come da ultimo modificato dall'articolo 25, comma 1, della legge regionale 24/1996, sono sostituiti dai seguenti: <<Qualora in una riserva di caccia un numero di cacciatori assegnati in possesso dei requisiti per poter esercitare la caccia di selezione pari ad almeno il 15 per cento dei cacciatori assegnati alla riserva medesima richieda di praticare la caccia di selezione agli ungulati, il Direttore della riserva di caccia deve destinare per l'attività una unica zona della riserva idonea morfologicamente e funzionalmente e di dimensione proporzionale al numero dei soci richiedenti calcolata sulla superficie agro-silvo-pastorale totale della riserva di caccia al netto della superficie delle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie nonché delle zone escluse dall'esercizio venatorio ai sensi della lettera f) del comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 (Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella regione Friuli-Venezia Giulia). La superficie destinata a tale caccia, unitamente alla superficie agro-silvo-pastorale totale della riserva, deve essere rideterminata ogni qual volta il numero dei richiedenti subisca una variazione in aumento o in diminuzione superiore al 10 per cento dei soci della riserva. L'atto di destinazione costituisce regolamento ed è soggetto alla disciplina di cui al comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 30/1999.>>;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: <<2. I cacciatori devono scegliere di praticare in via alternativa la caccia agli ungulati in forma tradizionale o in forma selettiva ed esercitare la sola forma di caccia prescelta a tutte le specie di ungulati cacciabili in un unico territorio della riserva di caccia di appartenenza con l'eccezione del camoscio, muflone e daino, che sono cacciabili solo di selezione da tutti i cacciatori. La richiesta deve essere effettuata entro il 31 marzo.>>.

2.
All'articolo 5 della legge regionale 14/1987, come da ultimo modificato dall'articolo 11, comma 11, della legge regionale 13/2000, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. In deroga al comma 1, possono esercitare la caccia di selezione anche i soci che non abbiano ancora conseguito il titolo di abilitazione, purché risultino iscritti all'apposito corso e per un solo anno dalla prima iscrizione allo stesso, esclusivamente se accompagnati da un socio in possesso dell'abilitazione all'esercizio della caccia di selezione, che funga da tutore e se ne assuma preventivamente per iscritto, di fronte al Direttore della riserva di caccia, la totale responsabilità relativamente alla gestione faunistica.>>.