LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7

Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/03/2002
Materia:
110.06 - Attività istituzionali e promozionali
110.03 - Attività regionale all'estero

Art. 8
 (Composizione del Comitato dei corregionali all'estero e dei rimpatriati)
1. Il Comitato dei corregionali all'estero e dei rimpatriati è costituito con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
2. Il Comitato è composto da:
a) il Presidente della Regione o l'Assessore delegato, che lo presiede;
b) il Presidente, o suo delegato, di ciascun ente, associazione e istituzione riconosciuti ai sensi dell'articolo 10;
c) due Sindaci di Comuni in rappresentanza del territorio regionale, designati dal Consiglio delle Autonomie Locali;
d) un rappresentante dell'Università degli Studi di Trieste;
e) un rappresentante dell'Università degli Studi di Udine.
3. Il Comitato dura in carica per la legislatura, e comunque fino alla sua ricostituzione.
4. Ai componenti del Comitato spetta il solo rimborso spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.
Note:
1Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003, come previsto dall'articolo 19, comma 1.
2Parole sostituite al comma 2 da art. 11, comma 4, L. R. 12/2003
3Articolo sostituito da art. 6, comma 8, lettera b), L. R. 15/2014