LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7

Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/03/2002
Materia:
110.06 - Attività istituzionali e promozionali
110.03 - Attività regionale all'estero

Art. 9
 (Coordinamento permanente per i migranti)
1. Il Comitato dei corregionali all'estero e dei rimpatriati e la Consulta regionale dell'immigrazione eleggono i membri della propria segreteria permanente.
2. Le segreterie permanenti curano il collegamento del Comitato e della Consulta con l'Amministrazione regionale e assicurano il coordinamento delle proposte e delle attività dei due organi di consultazione. Esse hanno sede presso gli organi di riferimento.
3. Le segreterie si riuniscono congiuntamente, quale coordinamento, di norma una volta ogni quattro mesi, con i seguenti compiti:
a) individuare e proporre, nell'ambito degli strumenti di programmazione, le azioni di interesse comune tra i corregionali all'estero e rimpatriati e gli immigrati;
b) definire ed esaminare preliminarmente gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno del Comitato e della Consulta;
c) verificare l'andamento delle azioni intraprese per i corregionali fuori del territorio regionale, i rimpatriati e per gli immigrati.
4. Per la partecipazione alle sedute delle segreterie si applica l'articolo 7, comma 8.
5. Le segreterie sono composte ciascuna da tre membri eletti dal Comitato e dalla Consulta tra i propri componenti.
6. Alle convocazioni delle segreterie provvede un coordinatore designato a rotazione tra i componenti delle segreterie stesse, per il tramite della struttura di cui all'articolo 16.
Note:
1Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003, come previsto dall'articolo 19, comma 1.
2Parole soppresse al comma 1 da art. 32, comma 1, L. R. 5/2005