LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7

Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/03/2002
Materia:
110.06 - Attività istituzionali e promozionali
110.03 - Attività regionale all'estero

Art. 10
 (Riconoscimento della funzione di interesse regionale)
1.Per le finalità indicate all'articolo 3, comma 1, lettera e), l'Amministrazione regionale riconosce la funzione d'interesse regionale svolta da enti, associazioni e istituzioni con sede nel Friuli Venezia Giulia, che operano con carattere di continuità da almeno cinque anni in favore dei corregionali residenti fuori del territorio regionale e dei rimpatriati.
2. 
( ABROGATO )
(4)
3. 
( ABROGATO )
(5)
4. 
( ABROGATO )
Note:
1Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003, come previsto dall'articolo 19, comma 1.
2Integrata la disciplina del comma 4 da art. 8, comma 16, L. R. 1/2003
3Comma 1 sostituito da art. 5, comma 134, L. R. 1/2005
4Comma 2 abrogato da art. 5, comma 134, L. R. 1/2005
5Comma 3 abrogato da art. 5, comma 134, L. R. 1/2005
6Comma 4 abrogato da art. 5, comma 134, L. R. 1/2005
7Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 3, comma 2, L. R. 33/2015
8Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 3, lettera d), L. R. 24/2016
9Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 92, lettera c), L. R. 31/2017
10Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, comma 1, L. R. 5/2020