LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33

Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/12/2002
Allegati:
Materia:
210.06 - Economia montana
130.04 - Altri Enti locali

CAPO VII
 Norme transitorie, finali e finanziarie
Art. 37
 (Conferma dei finanziamenti e dei contributi)
1. I finanziamenti e i contributi concessi nei confronti delle soppresse Comunità montane sono confermati in capo ai Comprensori montani e alle Province di Gorizia e di Trieste in riferimento alle zone omogenee di competenza e al trasferimento dei rapporti giuridici attivi e passivi.
2. Ai fini di cui al comma 1, i Comprensori montani e le Province di Gorizia e di Trieste provvedono a trasmettere all'Amministrazione regionale la documentazione necessaria.
Note:
1Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 38
 (Disposizioni programmatiche transitorie)
1. Al fine di assicurare continuità all'azione amministrativa, sulla base degli importi assegnati con deliberazione della Giunta regionale, i commissari straordinari provvedono ad adottare, entro il 31 marzo 2003, di concerto, nell'ambito degli istituendi Comprensori montani, le proposte programmatiche per l'anno 2003, per gli effetti di cui all'articolo 19, comma 1, con riferimento ai territori di competenza.
Note:
1Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 70, L. R. 15/2014
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 102, L. R. 20/2015
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 16, L. R. 24/2016
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 26, L. R. 37/2017
Art. 39
 (Definizione degli indirizzi per la concessione degli incentivi)
1. La Giunta regionale definisce gli indirizzi per la concessione degli incentivi di cui agli articoli 22, 23 e 24.
Note:
1Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 40
 (Classificazione delle zone di svantaggio socio-economico)
1. La classificazione delle zone di svantaggio socio-economico effettuata con deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303 (Classificazione del territorio montano in zone omogenee di svantaggio socio-economico), ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000), si applica fino a nuove determinazioni assunte ai sensi dell'articolo 21.
Note:
1Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2L'articolo rivive ad opera dell' art. 70, comma 2, L. R. 26/2014
Art. 41

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006
Art. 42

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 2, comma 32, L. R. 24/2009
Art. 43
1. Al comma 1, dell'articolo 4, della legge regionale 4 maggio 1992, n. 16 (Interventi straordinari di salvaguardia ambientale, di valorizzazione del patrimonio urbanistico-edilizio e di sostegno delle attività agricole e artigiane del Carso), le parole: <<la Comunità montana del Carso è autorizzata>> sono sostituite dalle seguenti: <<le Province di Gorizia e di Trieste, ciascuna per il proprio ambito territoriale di competenza, sono autorizzate>>.
2. Al comma 2, dell'articolo 4, della legge regionale 16/1992, le parole: <<dalla Comunità montana del Carso>> e le parole: <<dalla Comunità stessa>> sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: <<dalle Province di Gorizia e di Trieste>> e dalle parole: <<dalle Province stesse>>.
2 bis. I fondi di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 16/1992, che alla data di entrata in vigore della legge regionale 23 agosto 2002 , n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), non sono stati ancora impegnati, possono essere utilizzati dalla Provincia di Trieste per interventi diretti nel settore zootecnico, in particolare per la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento delle stalle e relativi annessi.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 39, L. R. 1/2004
Art. 44

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Comma 3 abrogato da art. 2, comma 65, lettera d), L. R. 18/2011
2Articolo abrogato da art. 64, comma 1, lettera d), L. R. 20/2021
Art. 45
 (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 13/2001, riguardante i trasporti pubblici)
1.
Il comma 4, dell'articolo 15, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97), è sostituito, a decorrere dall'1 gennaio 2003, dal seguente:
<<4. Alla spesa si fa fronte con le risorse assegnate alla Regione dallo Stato ai sensi dell'articolo 2 della legge 97/1994.>>.

2. Il comma 5, dell'articolo 15, della legge regionale 13/2001, come modificato dall'articolo 4, comma 29, della legge regionale 3/2002, è abrogato a decorrere dall'1 gennaio 2003.
Art. 46
 (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 13/2001, riguardante il Centro internazionale di ricerca sulla montagna)
1.
Il comma 6 dell'articolo 16 della legge regionale 13/2001 è sostituito, a decorrere dall'1 gennaio 2003, dal seguente:
<<6. Alla spesa si fa fronte con le risorse assegnate alla Regione dallo Stato ai sensi dell'articolo 2 della legge 97/1994.>>.

2. Il comma 7 dell'articolo 16 della legge regionale 13/2001, è abrogato a decorrere dall'1 gennaio 2003.
Art. 47
 (Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 13/2001, riguardante il Servizio scolastico)
1.
Il comma 2, dell'articolo 17, della legge regionale 13/2001, è sostituito, a decorrere dall'1 gennaio 2003, dal seguente:
<<2. Alla spesa si fa fronte con le risorse assegnate alla Regione dallo Stato ai sensi dell'articolo 2 della legge 97/1994.>>.

2. Il comma 3, dell'articolo 17, della legge regionale 13/2001, è abrogato a decorrere dall'1 gennaio 2003.
3.
Il comma 4, dell'articolo 17, della legge regionale 13/2001, è sostituito, a decorrere dall'1 gennaio 2003, dal seguente:
<<4. Alla definizione dei criteri e delle modalità di concessione del contributo, con priorità agli insegnanti che trasferiscono la propria residenza nei comuni compresi nelle zone omogenee di svantaggio socio-economico B e C individuate dalla Giunta regionale si provvede mediante adozione di apposito regolamento ai sensi della legge regionale 7/2000.>>.

Art. 48

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 24, comma 1, L. R. 26/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008.
Art. 49
 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni, a decorrere dall'1 aprile 2003:
a) la legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 (Norme di attuazione e di adeguamento della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sullo sviluppo della montagna);
b) la legge regionale 22 maggio 1978, n. 44 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 concernente norme di attuazione e di adeguamento della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 sullo sviluppo della montagna);
c) la legge regionale 13 maggio 1991, n. 16 (Recupero somme liquidate alle Comunità montane ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22);
d) gli articoli 1 e 3 e il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 4 maggio 1992, n. 16 (Interventi straordinari di salvaguardia ambientale, di valorizzazione del patrimonio urbanistico - edilizio e di sostegno delle attività agricole e artigianali del Carso);
e) i commi da 1 a 6 dell'articolo 3 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000).

2. Sono abrogati i commi 4 e 5 dell'articolo 14 della legge regionale 6 marzo 2002, n. 8 (Nuove norme per la programmazione, razionalizzazione e liberalizzazione della rete regionale di distribuzione dei carburanti e per l'esercizio delle funzioni amministrative).
Art. 50
 (Norme finanziarie)
1. Con la legge finanziaria 2003 sono individuati i fondi da destinare all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 9 commi 1 e 3.
2. In relazione al disposto di cui all'articolo 46 l'autorizzazione di spesa di lire 200 milioni per l'anno 2003, prevista dall'articolo 16, comma 5, della legge regionale 13/2001, per l'anno 2003, è confermata per l'anno medesimo a carico del "Fondo regionale per lo sviluppo montano - fondi statali".
3. In relazione al disposto di cui all'articolo 48, comma 1, è disposto quanto segue:
a) nell'ambito dell'unità previsionale di base 9.7.14.2.1920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, a decorrere dall'anno 2003, la denominazione del capitolo 1640 del documento tecnico allegato ai bilanci predetti è sostituita con la denominazione <<Fondo regionale per lo sviluppo montano da destinare al finanziamento di interventi per lo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori dei comuni della provincia di Udine compresi nel Comprensorio montano del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale e del Comprensorio montano del Torre, Natisone e Collio nei quali è storicamente insediata la minoranza slovena - Fondi statali>>;
b) nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.3.900 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, a decorrere dall'anno 2003, la denominazione del capitolo 70 del documento tecnico allegato ai bilanci predetti è sostituita con la denominazione <<Acquisizione di fondi dallo Stato per lo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori dei comuni della provincia di Udine compresi nel Comprensorio montano del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale e del Comprensorio montano del Torre, Natisone e Collio nei quali è storicamente insediata la minoranza slovena>>.

4. Per il finanziamento del Fondo regionale per lo sviluppo montano di cui all'articolo 20, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 15.492.000 euro, suddivisa in ragione di 7.746.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 a carico dell'unità previsionale di base 2.1.14.2.514 <<Fondo regionale per lo sviluppo montano>> che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, alla funzione obiettivo n. 2 - programma 2.1 - rubrica n. 14 - spese d'investimento, con riferimento al capitolo 1048 (2.1.234.3.10.12) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 14 - Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna - con la denominazione <<Fondo regionale per lo sviluppo montano - fondi regionali>> e con lo stanziamento complessivo di 15.492.000 euro, suddiviso in ragione di 7.746.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.
5. In relazione al disposto di cui all'articolo 20, comma 4, all'onere complessivo di 15.492.000 euro, derivante dal disposto di cui al comma 4, si provvede mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 2.1.14.2.49 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 1050 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
6. Le eventuali somme non utilizzate al 31 dicembre 2002 e disponibili sull'unità previsionale di base 2.1.14.2.49 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento ai capitoli 1050, 1052 e 1053 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono trasferite rispettivamente ai sensi degli articoli 17, comma 2, 17, comma 6, e 44, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), nella competenza dell'esercizio 2003 sull'unità previsionale di base 2.1.14.2.514 del bilancio per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 1048 e rispettivamente ai corrispondenti capitoli, di nuova istituzione per le finalità di cui all'articolo 20, comma 1, del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Art. 51
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.