LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33

Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/12/2002
Allegati:
Materia:
210.06 - Economia montana
130.04 - Altri Enti locali

Art. 8
 (Attribuzioni in materia di difesa del suolo)
1. I Comprensori montani concorrono ad assicurare la difesa del suolo. A tal fine, l'Amministrazione regionale può avvalersi dei Comprensori montani nei rispettivi territori di competenza per le seguenti attività:
a) realizzazione di interventi ad essi affidati in delegazione intersoggettiva dalla Regione o mediante accordi di programma;
b) formulazione di proposte per la formazione dei programmi regionali triennali ed annuali di intervento, anche manutentorio, e per la redazione di studi inerenti alle problematiche che interessino la conservazione e la manutenzione dell'ambiente montano.

2. 
( ABROGATO )
(2)
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 47, L. R. 2/2006
2Comma 2 abrogato da art. 65, comma 1, lettera e), L. R. 11/2015