LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33

Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  31/12/2002
Allegati:
Materia:
210.06 - Economia montana
130.04 - Altri Enti locali

Art. 7
 (Funzioni nel settore forestale)
1. I Comprensori montani esercitano funzioni amministrative in materia di forestazione, con riferimento a tutte le attività legate al sostegno economico del settore forestale in ambito montano e alla riqualificazione dell'ambiente.
2. Ai Comprensori montani, in particolare, sono trasferite le funzioni per la conservazione e l'incremento del patrimonio silvo-pastorale di cui al capo II del titolo II della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 (Norme in materia di forestazione), e successive modificazioni ed integrazioni, già esercitate dalle Comunità montane ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali), relative a:
a) piani economici di gestione delle proprietà silvo-pastorali degli enti pubblici, delle comunioni familiari, dei consorzi volontari e dei privati;
b) rimboschimenti, utilizzazioni, miglioramenti e conversioni delle proprietà silvo-pastorali degli enti pubblici, di soggetti privati, delle comunioni familiari e dei consorzi volontari;
c) contributi in conto capitale, o in conto interessi, per l'acquisizione di attrezzature o sulle operazioni di locazione finanziaria di attrezzature;
d) esecuzione e manutenzione di opere pubbliche di viabilità forestale; finanziamenti per l'esecuzione e la manutenzione di opere di viabilità forestale da parte di soggetti privati;
e) autorizzazione e interdizione del transito motorizzato in ambito montano in applicazione della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3).

3. Al termine delle procedure di espropriazione relative alle opere di viabilità forestale di competenza della Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 11 e seguenti, della legge regionale 13 novembre 2000, n. 20 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, per l'adeguamento delle leggi in materia forestale, nonché per favorire la gestione dei boschi e le attività forestali), è trasferita ai Comprensori montani la proprietà, la gestione e la manutenzione delle medesime.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 4, L. R. 4/2008