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Legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33

Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/12/2002
Allegati:
Materia:
210.06 - Economia montana
130.04 - Altri Enti locali

Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 44 della Costituzione e dell'articolo 4, primo comma, numeri 1 bis) e 2), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 ("Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia"), al fine dello sviluppo omogeneo dell'intera comunità regionale, assume tra gli obiettivi preminenti dell'azione politico-amministrativa la salvaguardia e la valorizzazione del territorio montano e lo sviluppo sociale, economico e culturale delle popolazioni ivi residenti.
2. Ai fini di cui al comma 1 la presente legge disciplina l'istituzione dei Comprensori montani.
Note:
1Vedi anche quanto disposto dall'art. 10, comma 4, L. R. 18/2011