LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2002).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/01/2002
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
170.02 - Tributi
130.01 - Comuni e Province
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
310.00 - ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
240.02 - Emigrazione - Immigrazione
210.01 - Agricoltura

Art. 4
 (Trasferimento di funzioni alle Province)
1. 
( ABROGATO )
2. 
( ABROGATO )
3. 
( ABROGATO )
4. 
( ABROGATO )
5. 
( ABROGATO )
6. 
( ABROGATO )
7. 
( ABROGATO )
8. 
( ABROGATO )
9. 
( ABROGATO )
10. 
( ABROGATO )
11. 
( ABROGATO )
12. 
( ABROGATO )
13. 
( ABROGATO )
14. 
( ABROGATO )
15. 
( ABROGATO )
16. 
( ABROGATO )
17. 
( ABROGATO )
17 bis. 
( ABROGATO )
17 ter. 
( ABROGATO )
17 quater. 
( ABROGATO )
17 quinquies. 
( ABROGATO )
18. 
( ABROGATO )
19. A decorrere dall'1 luglio 2002, sono abrogati gli articoli 9 e 11 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7 (Disciplina ed incentivazione in materia di cooperazione sociale), come rispettivamente modificati dall'articolo 12, commi 3 e 4, della legge regionale 19/1993.
20. I procedimenti in corso alla data dell'1 luglio 2002 rimangono di competenza della Regione e ad essi continua ad applicarsi la normativa previgente.
21. 
( ABROGATO )
22. Con deliberazione della Giunta regionale sono fissati i criteri di riparto dei fondi relativi alle funzioni conferite alle Province ai sensi dell'articolo 2 bis della legge regionale 1/1998, come inserito dal comma 1, ed ai sensi del comma 17.
23. 
( ABROGATO )
24.
Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), è aggiunto il seguente:
<<2 bis. La presente legge si applica alle funzioni conferite dalla Regione agli Enti locali.>>.

25. 
( ABROGATO )
26. 
( ABROGATO )
27. Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzata la spesa complessiva di 4.012.000 euro, suddivisa in ragione di 400.000 euro per l'anno 2002 e di 1.806.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.63.1.1899 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 8551 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
28.
Il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13, è sostituito dal seguente:
<<1. Le Province esercitano le funzioni concernenti gli interventi per l'attuazione dei servizi di trasporto locale differenziati a favore delle zone montane. A tal fine le Province concedono ai comuni montani con meno di 5.000 abitanti o agli altri comuni montani con centri abitati con meno di 500 abitanti contributi fino all'80 per cento del corrispettivo di servizio derivante dai contratti che i Comuni possono stipulare ai sensi del comma 6 bis dell'articolo 15 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20, come inserito dall'articolo 7, comma 5, della legge regionale 12/1999.>>.

29. 
( ABROGATO )
(7)
30. Per le finalità previste dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 13/2001, come sostituito dal comma 28, è destinata la spesa annua di 258.000 euro, a valere sul Fondo regionale per lo sviluppo della montagna.
Note:
1Parole sostituite al comma 12 da art. 11, comma 4, L. R. 13/2002
2Comma 17 bis aggiunto da art. 11, comma 8, L. R. 13/2002
3Comma 17 ter aggiunto da art. 11, comma 8, L. R. 13/2002
4Comma 17 quater aggiunto da art. 11, comma 8, L. R. 13/2002
5Integrata la disciplina del comma 8 da art. 6, comma 51, L. R. 23/2002
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 21, L. R. 23/2002, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 2, comma 28, L. R. 19/2004
7Comma 29 abrogato da art. 45, comma 2, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 gennaio 2003.
8Parole aggiunte al comma 17 bis da art. 21, comma 14, L. R. 12/2003
9Comma 17 quinquies aggiunto da art. 21, comma 15, L. R. 12/2003
10Comma 1 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
11Comma 2 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
12Comma 3 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
13Comma 4 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
14Comma 5 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
15Comma 6 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
16Comma 7 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
17Comma 8 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
18Comma 9 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
19Comma 10 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
20Comma 11 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
21Comma 12 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
22Comma 13 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
23Comma 14 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
24Comma 15 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
25Comma 16 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
26Comma 23 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
27Comma 25 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
28Comma 26 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
29Comma 17 abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 20/2006 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'art. 14, L.R. 20/2006.
30Comma 17 bis abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 20/2006 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'art. 14, L.R. 20/2006.
31Comma 17 ter abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 20/2006 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'art. 14, L.R. 20/2006.
32Comma 17 quater abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 20/2006 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'art. 14, L.R. 20/2006.
33Comma 17 quinquies abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 20/2006 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'art. 14, L.R. 20/2006.
34Comma 18 abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 20/2006 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'art. 14, L.R. 20/2006.
35Comma 21 abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 20/2006 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'art. 14, L.R. 20/2006.
36Commi 17, 17 bis, 17 ter, 17 quater, 17 quinquies, 18 e 21 abrogati a seguito dell'entrata in vigore del "Regolamento recante norme concernenti interventi per l'incentivazione della cooperazione, in attuazione dell'art. 10 della legge regionale 20/2006", approvato con DPReg. 25 febbraio 2008, n. 067/Pres. (B.U.R. 5/3/2008, n. 10).