LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2002).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/01/2002
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
170.02 - Tributi
130.01 - Comuni e Province
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
310.00 - ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
240.02 - Emigrazione - Immigrazione
210.01 - Agricoltura

Art. 5
 (Interventi in materia di tutela della salute e di politiche sociali)
1. In relazione al disposto di cui all'articolo 101, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 52, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell'anno 2002 un mutuo decennale dell'ammontare presuntivo di 196 milioni di euro o del diverso importo compatibile con il costo annuo dell'ammortamento del mutuo non superiore a 25,82 milioni di euro, corrispondente al contributo statale annuo previsto nella norma di modifica, concesso quale anticipazione sulle maggiori compartecipazioni ai tributi statali a titolo di adeguamento delle risorse attribuite a copertura del maggiore fabbisogno della spesa sanitaria, per otto anni a carico del bilancio statale e per gli ultimi due anni a carico del bilancio regionale.
2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, determina in via preventiva con propria deliberazione le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 1.
3. Per il finanziamento del maggior fabbisogno di spesa degli enti che esercitano nella regione le funzioni del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e del titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è autorizzata la spesa di 196 milioni di euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 7.1.41.1.220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 4351 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
4. Gli oneri di ammortamento del mutuo autorizzato ai sensi del comma 1 gravano, per l'ammontare complessivo annuo di 25,82 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, sulle unità previsionali di base 53.2.9.1.701 e 53.2.9.3.706 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2004 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento, rispettivamente, ai capitoli 1539 e 1589 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in relazione alla spesa autorizzata sui medesimi per gli anni dal 2003 al 2012 con la tabella G, approvata con l'articolo 9, comma 84.
5. In relazione alla definizione, all'atto della stipula del mutuo di cui al comma 1, del suo preciso ammontare, si provvede al conseguente assestamento dei dati di bilancio, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera c), della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.
6. A decorrere dall'anno 2002 i finanziamenti straordinari di parte corrente, di cui all'articolo 3, comma 12, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, sono a carico delle risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria di parte corrente sull'unità previsionale di base 7.1.41.1.220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 4355 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
7. Le Aziende sanitarie regionali sono autorizzate a prestare a titolo gratuito assistenza e cura alle donne del Bangladesh e del Pakistan, vittime delle aggressioni attraverso il lancio di acidi sul viso e sul corpo, per interventi di ricostruzione delle parti lese.
8. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 7 sono a carico delle risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria di parte corrente sull'unità previsionale di base 7.1.41.1.220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 4355 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
9. 
( ABROGATO )
(1)
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere ai componenti della Commissione regionale per i ricorsi contro le non idoneità alla pratica dell'attività sportiva agonistica, di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro della sanità del 18 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 5 marzo 1982, n. 63, un'indennità forfetaria correlata alla stipulazione di polizze assicurative in relazione al rischio professionale per l'attività connessa allo svolgimento dei compiti loro affidati. L'indennità forfetaria è corrisposta annualmente, per l'intera durata dell'incarico conferito. L'importo annuo dell'indennità spettante a ciascun componente della Commissione è determinato in 774,69 euro.
11. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 10 sono a carico delle risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria di parte corrente sull'unità previsionale di base 7.1.41.1.220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 4355 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
12. Al fine di ricapitalizzare le Aziende per i servizi sanitari e le Aziende ospedaliere del Friuli Venezia Giulia, la Regione conferisce alle medesime apporti di capitale per complessivi 100 milioni di euro, ripartiti per ogni singolo ente sulla base delle situazioni patrimoniali in essere al 31 dicembre 2001 ed erogati nel corso di dieci anni in tranche annuali di importo costante.
13. Gli apporti di capitale di cui al comma 12 possono essere oggetto, da parte delle Aziende per i servizi sanitari e ospedaliere, di operazioni connesse alla cessione di crediti nei limiti dell'importo dei pagamenti da eseguire relativi ai debiti maturati e non estinti al 31 dicembre 2001 così come rappresentati nel bilancio d'esercizio 2001.
14. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di erogazione del conferimento di cui al comma 12 nonché quelli per la definizione con gli istituti di credito delle operazioni di cessione di cui al comma 13.
15. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzato a decorrere dall'anno 2002 il limite d'impegno decennale di 10 milioni di euro annui, con l'onere complessivo di 30 milioni di euro, relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2002 al 2004, a carico dell'unità previsionale di base 7.3.41.2.840 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 4350 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2005 al 2011 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base/capitoli dei bilanci/documenti tecnici per gli anni medesimi.
16. Entro il 30 giugno 2002 le Aziende sanitarie regionali adeguano i progetti di edilizia ospedaliera finanziati ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come modificato dall'articolo 4 del decreto legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, a quanto disposto dall'articolo 3, comma 4, del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, al fine di garantire la necessaria coerenza con le previsioni di programmazione nazionale e regionale nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4. Gli adeguamenti comportanti modifiche progettuali sono sottoposti alle approvazioni di legge.
17. Entro il 30 giugno 2002 le Aziende sanitarie regionali verificano le modalità e la congruità dell'utilizzo degli immobili in uso, a qualsiasi titolo, in rapporto alle esigenze funzionali e al personale operante e propongono un piano di riassetto finalizzato alla concentrazione delle proprie attività nelle sedi strettamente necessarie per l'espletamento dei compiti istituzionali, alla riduzione dei costi gestionali e di manutenzione evitabili e alla successiva dismissione degli immobili non utilizzati.
18. 
( ABROGATO )
19. 
( ABROGATO )
20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Centro regionale di formazione per l'area della medicina generale, per il tramite dell'Azienda per i servizi sanitari n. 2 <<Isontina>>, un contributo straordinario per l'attuazione di un progetto di prevenzione primaria cardiovascolare rivolta ai cittadini del Friuli Venezia Giulia. Ai fini dell'ottenimento del contributo il Centro presenta alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata del preventivo di spesa.
21. Per le finalità previste dal comma 20 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 7.3.41.1.227 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 4516 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
22. 
( ABROGATO )
23. 
( ABROGATO )
24. Nell'ambito del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, in attuazione del principio di sussidiarietà, la Regione sostiene la realizzazione, da parte di istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza, onlus e persone giuridiche private senza fini di lucro, aventi sede nel territorio regionale, Comuni e Aziende per i servizi sanitari, qualora delegate dai Comuni allo svolgimento di funzioni socio-assistenziali, di strutture per anziani e disabili nei distretti con dotazione inferiore al fabbisogno determinato dalla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali e, per quanto riguarda le strutture per disabili, congiuntamente alle Amministrazioni provinciali.
25. A tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui costanti, per un periodo non superiore a dieci anni, nel limite massimo del 75 per cento della spesa ammissibile, per la realizzazione di nuove strutture, mediante l'acquisto, la realizzazione, la trasformazione, il completamento, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale di immobili.
26. In sede di prima applicazione, i contributi di cui al comma 25 sono concessi, relativamente all'area anziani, per strutture di ricovero destinate a soggetti parzialmente o totalmente non autosufficienti e, relativamente all'area disabili, per centri destinati a soggetti gravi e gravissimi, per soluzioni abitative protette alternative all'istituzionalizzazione e per centri educativo-occupazionali. È assicurata priorità agli interventi che comprendano pluralità di tali funzioni o che siano di pronta cantierabilità.
27. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 25 sono presentate alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno. In sede di prima applicazione sono presentate entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono corredate di una relazione tecnica illustrativa e di elaborati grafici di massima, predisposti da tecnici abilitati, atti a individuare il costo dell'intervento da realizzare e le risorse finanziarie del soggetto richiedente.
28. La concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 25 sono disposte con l'osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, come modificata dall'articolo 14 della legge regionale 37/1995. Sugli immobili per i quali è concesso il contributo è costituito un vincolo decennale di destinazione d'uso.
29. Per le finalità previste dai commi 24 e 25 è autorizzato, a decorrere dall'anno 2002, il limite d'impegno decennale di 500.000 euro con l'onere di 1.500.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2002 al 2004 a carico dell'unità previsionale di base 8.3.41.2.253 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 4856 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2005 al 2011 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
30. Nelle more del recepimento della legge 8 novembre 2000, n. 328, e al fine di sperimentare forme innovative d'intervento in campo sanitario e socio-assistenziale, l'Amministrazione regionale sostiene l'avvio e il consolidamento di azioni integrate, da attuarsi, nella prospettiva di affermazione del welfare comunitario e mediante il coinvolgimento delle risorse informali del territorio, in particolare per l'individuazione di alternative all'istituzionalizzazione delle persone anziane non autosufficienti e per la prevenzione delle nuove emarginazioni.
31. Per le finalità di cui al comma 30, le Aziende sanitarie regionali, d'intesa con uno o più Comuni, presentano alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il progetto d'intervento, anche di durata pluriennale. Il progetto comprende almeno l'individuazione di una struttura tecnica di elaborazione, coordinamento e verifica e la descrizione delle singole azioni da attuare o promuovere. Alla concessione del finanziamento segue la stipula di apposita convenzione tra il soggetto beneficiario e la direzione regionale competente per la regolamentazione della sperimentazione.
32. Per le finalità di cui al comma 30 è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 8.2.41.1.250 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 4751 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
33. Al fine di assicurare il completamento della rete di residenze sanitarie assistenziali pubbliche, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti alle Aziende per i servizi sanitari regionali per la realizzazione di idonee strutture, sulla base delle previsioni contenute nei piani annuali delle Aziende medesime. I criteri e le modalità dell'intervento sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
34. Per le finalità di cui al comma 33, l'Amministrazione regionale è autorizzata a contrarre mutui o a effettuare altre operazioni finanziarie compatibili con il costo annuo delle operazioni predette non superiore a 250.000 euro per dieci anni.
35. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, determina in via preventiva, con propria deliberazione, le condizioni relative alle operazioni di cui al comma 34.
36. Per le finalità previste dal comma 33 è autorizzata la spesa di 2.050.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 8.3.41.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 4858 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
37. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 34 è autorizzata la spesa complessiva di 2.500.000 euro, suddivisa in ragione di 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2011, così suddivisa:
a) relativamente alla quota capitale:
1. 173.472,50 euro per l'anno 2002;
2. 179.929,50 euro per l'anno 2003;
3. 186.626,50 euro per l'anno 2004;
4. 193.572,50 euro per l'anno 2005;
5. 200.777,50 euro per l'anno 2006;
6. 208.250,00 euro per l'anno 2007;
7. 216.001,00 euro per l'anno 2008;
8. 224.041,00 euro per l'anno 2009;
9. 232.379,50 euro per l'anno 2010;
10. 241.029,00 euro per l'anno 2011;
per un ammontare complessivo di 2.056.079 euro;
b) relativamente alla quota interessi:
1. 76.527,50 euro per l'anno 2002;
2. 70.070,50 euro per l'anno 2003;
3. 63.373,50 euro per l'anno 2004;
4. 56.427,50 euro per l'anno 2005;
5. 49.222,50 euro per l'anno 2006;
6. 41.750,00 euro per l'anno 2007;
7. 33.999,00 euro per l'anno 2008;
8. 25.959,00 euro per l'anno 2009;
9. 17.620,50 euro per l'anno 2010;
10. 8.971,00 euro per l'anno 2011;
per un ammontare complessivo di 443.921 euro.
38. L'onere complessivo di 750.000 euro, corrispondente alle quote autorizzate nella misura di 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004 dal comma 37, lettere a) e b), fa carico per 540.028,50 euro suddivisi in ragione di 173.472,50 euro per l'anno 2002, 179.929,50 euro per l'anno 2003 e 186.626,50 euro per l'anno 2004, all'unità previsionale di base 53.2.9.3.706 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 1570 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e rispettivamente per 209.971,50 euro, suddivisi in ragione di 76.527,50 euro per l'anno 2002, 70.070,50 euro per l'anno 2003 e 63.373,50 euro per l'anno 2004, all'unità previsionale di base 53.2.9.1.701 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 1550 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Le quote autorizzate per gli anni dal 2005 al 2011 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
39. In relazione alla definizione del mutuo o delle altre operazioni di cui al comma 34 e del loro preciso ammontare, si provvede al conseguente assestamento dei dati di bilancio, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera c), della legge regionale 7/1999.
40. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione straordinaria per le spese sostenute da istituzioni, enti e associazioni di livello regionale che hanno provveduto all'accoglimento per l'anno 2001 in colonie marine di fanciulli e adulti portatori di handicap.
41. La richiesta per la concessione del contributo di cui al comma 40 è presentata alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
42. Per le finalità previste dal comma 40 è autorizzata la spesa di 26.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 8.1.41.1.248 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 4801 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
43. A decorrere dall'anno 2002 i finanziamenti previsti dall'articolo 20 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41, per la gestione dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere e), f), g) e h) della medesima legge, sono erogati in via di anticipazione nell'importo del 70 per cento di quelli erogati per l'anno precedente.
44. 
( ABROGATO )
45. 
( ABROGATO )
46. 
( ABROGATO )
47. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituzione di assistenza e beneficenza Asilo infantile Vittorio Emanuele II, con sede a Pordenone, un contributo straordinario in conto capitale per la realizzazione di interventi di ristrutturazione e adattamento funzionale e per l'adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza e adeguamento impiantistico.
48. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 47 è presentata alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione tecnica illustrativa e di elaborati grafici di massima, predisposti da tecnici abilitati, atti a individuare i costi degli interventi finanziabili.
49. Per le finalità previste dal comma 47 è autorizzata la spesa di 125.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 8.4.41.2.255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 4930 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
50. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'IPAB <<Adele Cerreti>> - Villa Russiz di Capriva del Friuli un contributo straordinario pluriennale, per un periodo non superiore a dieci anni, finalizzato all'adeguamento delle strutture da destinare a comunità alloggio per casa - famiglia alla normativa vigente in materia di antincendio, antinfortunistica, adeguamento impiantistico, superamento delle barriere architettoniche e adattamento funzionale per lo svolgimento degli scopi statutari.
51. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 50 è presentata alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione tecnica illustrativa e di elaborati grafici di massima, predisposti da tecnici abilitati, atti a individuare i costi degli interventi finanziabili.
52. Per le finalità previste dal comma 50 è autorizzato a decorrere dall'anno 2003 il limite d'impegno decennale di 100.000 euro annui, con l'onere di 200.000 euro corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 2003 e 2004 a carico dell'unità previsionale di base 8.3.41.2.254 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 3401 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo. L'onere relativo alle annualità autorizzate dal 2005 al 2012 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
53. L'Amministrazione regionale, al fine di consentire la realizzazione di progetti che favoriscano l'integrazione dei soggetti audiolesi, è autorizzata a concedere all'Ente nazionale sordomuti - sezione di Trieste un contributo annuo di 15.000 euro, per lo svolgimento di corsi di lingua italiana e sulla conversione dalla lira all'euro per sordomuti, nonché di corsi di lingua dei segni italiana (LIS) per assistenti alla comunicazione, educatori e tecnici.
54. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 53 è presentata entro il 31 gennaio di ogni anno alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria, corredata della relazione illustrativa dei progetti da realizzare e dei relativi preventivi di spesa. Per l'anno 2002 il termine per la presentazione della domanda è di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
55. Per le finalità previste dal comma 53 è autorizzata la spesa complessiva di 45.000 euro, suddivisa in ragione di 15.000 euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004, a carico dell'unità previsionale di base 8.2.41.1.244 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 4767 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
56. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle associazioni beneficiarie del contributo di cui all'articolo 3, comma 56, della legge regionale 2/2000, un contributo per l'allestimento tecnico-funzionale della sede.
57. Per le finalità previste dal comma 56 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 8.2.41.1.921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 4811 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
58. Le associazioni interessate presentano alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata del preventivo di spesa.
59. 
( ABROGATO )
60. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere l'attività svolta dall'associazione <<Progetto aggregazione giovanile>>, promotrice del gruppo di sostegno regionale alle donne afgane <<Dalla parte delle donne>> che, facendo capo al Coordinamento europeo di sostegno ai diritti delle donne in Afganistan, lavora per l'affermazione e promozione dei diritti violati delle donne e bambini afgani.
61. Per le finalità previste dal comma 60 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2002 a valere sull'autorizzazione disposta con il comma 81, tabella C, a carico dell'unità previsionale di base 8.5.45.1.260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 5010 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
62. 
( ABROGATO )
63. 
( ABROGATO )
(9)
64. 
( ABROGATO )
65. 
( ABROGATO )
66. 
( ABROGATO )
67. 
( ABROGATO )
68. 
( ABROGATO )
69. 
( ABROGATO )
70. 
( ABROGATO )
71. All'articolo 3 della legge regionale 2/2000, il comma 23 è abrogato.
72. Per le finalità di cui al comma 64 è autorizzata la spesa complessiva di 2.400.000 euro in ragione di 800.000 euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004, a carico dell'unità previsionale di base 8.6.44.1.1356 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 6168 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
73. 
( ABROGATO )
74. 
( ABROGATO )
75. 
( ABROGATO )
76. 
( ABROGATO )
77. Per le finalità di cui al comma 73 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 8.6.44.1.1356 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 6169 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
78. Allo scopo di dare attuazione all'iniziativa congiunta con il Land della Carinzia, che prevede di dare temporanea ospitalità, nel corso della stagione estiva 2002, a studenti provenienti dagli Stati Uniti d'America che abbiano perso propri congiunti a seguito degli atti terroristici dell'11 settembre 2001, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla società Gestioni turistiche assistenziali coop. a r.l. di Udine, gestore della struttura denominata <<Villaggio Adriatico>> di Lignano Sabbiadoro, un contributo straordinario, nella misura massima di 42.000 euro, a copertura delle spese di ospitalità.
79. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 78 è presentata alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di massima della spesa. Il decreto di concessione del contributo stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 41 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.
80. Per le finalità previste dal comma 78 è autorizzata la spesa di 42.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 8.2.41.1.921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 4768 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
81. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella C, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento.
Note:
1Comma 9 abrogato da art. 12, comma 15, L. R. 13/2002
2Integrata la disciplina del comma 33 da art. 12, comma 9, L. R. 13/2002
3Integrata la disciplina del comma 24 da art. 13, comma 8, L. R. 13/2002
4Integrata la disciplina del comma 26 da art. 13, comma 8, L. R. 13/2002
5Parole aggiunte al comma 7 da art. 8, comma 3, L. R. 12/2003
6Comma 67 sostituito da art. 8, comma 27, L. R. 12/2003
7Parole aggiunte al comma 24 da art. 3, comma 16, L. R. 19/2004
8Parole sostituite al comma 23 da art. 15, comma 1, L. R. 23/2004
9Comma 63 abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 12/2005
10Comma 44 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
11Comma 45 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
12Comma 46 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
13Comma 62 abrogato da art. 5, comma 37, L. R. 2/2006 , con effetto dall'1 gennaio 2003.
14Comma 22 abrogato da art. 65, comma 3, L. R. 6/2006 , a decorrere dalla data di emanazione dell'atto di cui all'art. 41, comma 4, della medesima L.R. 6/2006.
15Comma 23 abrogato da art. 65, comma 2, L. R. 6/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
16Comma 66 abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006
17Integrata la disciplina del comma 56 da art. 3, comma 29, L. R. 12/2006
18Comma 18 sostituito da art. 16, comma 1, L. R. 19/2006
19Vedi la disciplina transitoria del comma 18, stabilita da art. 16, comma 2, L. R. 19/2006
20Comma 64 abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 12/2007
21Comma 65 abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 12/2007
22Comma 67 abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 12/2007
23Comma 68 abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 12/2007
24Comma 69 abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 12/2007
25Comma 70 abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 12/2007
26Comma 73 abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 12/2007
27Comma 74 abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 12/2007
28Comma 75 abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 12/2007
29Comma 76 abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 12/2007
30L'atto di cui all'art. 41, c. 4, L.R. 6/2006 è stato emanato in data 21/2/2007 con DPReg. 35/2007 (B.U.R. 14/3/2007, n. 11).
31Comma 59 abrogato da art. 9, comma 2, L. R. 23/2013
32Comma 18 abrogato da art. 8, comma 2, L. R. 15/2014
33Comma 19 abrogato da art. 8, comma 2, L. R. 15/2014