LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28

Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/11/2002
Materia:
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

Art. 4
 (Funzioni dei Consorzi di bonifica)
1. Ai Consorzi di bonifica possono essere delegati la progettazione, esecuzione, esercizio, vigilanza e manutenzione di:
a) opere di difesa dalle acque e di sistemazione idraulica, nel rispetto della normativa in materia di difesa del suolo;
b) opere di approvvigionamento, accumulo, adduzione, ammodernamento e potenziamento delle reti irrigue, nonché di conservazione, tutela dall'inquinamento e regolazione delle risorse idriche, finalizzate all'irrigazione, anche ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni;
c) opere di ricomposizione fondiaria per favorire la riduzione dei fenomeni di polverizzazione e di frammentazione delle proprietà, comprese quelle di sistemazione agraria, irrigue e di viabilità connesse;
d) opere di tutela e di recupero naturalistico-ambientale del territorio;
e) opere di miglioramento fondiario;
f) impianti e prove di sperimentazione ai fini della bonifica, irrigazione e fitodepurazione;
g) reti di monitoraggio funzionali alla prevenzione del rischio idrologico compatibili con i sistemi informatici regionali;
h) strade interpoderali e vicinali;
i) impianti di produzione di energia elettrica;
l) opere intese a tutelare la qualità delle acque irrigue;
m) opere destinate al riutilizzo delle acque reflue in funzione irrigua;
n) interventi di somma urgenza per prevenire e fronteggiare le conseguenze di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche.
2. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta degli Assessori regionali all'agricoltura e all'ambiente, sono individuati i Consorzi idraulici di terza categoria, soppressi ai sensi della legge 16 dicembre 1993, n. 520, e le funzioni già proprie dei medesimi, da delegare ai Consorzi di bonifica secondo la rispettiva competenza territoriale.
3. Le modalità di esecuzione degli interventi di migliorie delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione, svolte dai Consorzi di bonifica, sono comprese tra quelle previste dall'articolo 23 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14.
4. I Consorzi di bonifica possono affidare in convenzione alle imprese agricole la manutenzione delle opere pubbliche ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.