LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28

Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  14/11/2002
Materia:
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

Art. 20
 (Associazione dei Consorzi di bonifica)
1. Fra tutti i Consorzi di bonifica operanti sul territorio regionale può essere costituita l'Associazione dei Consorzi di bonifica della regione Friuli Venezia Giulia, di seguito denominata Associazione.
2. L'Associazione è struttura stabile di diritto pubblico per la gestione in via esclusiva di servizi in comune, con l'obiettivo di conseguire economie di spesa attraverso la razionalizzazione delle attività dei Consorzi aderenti e la soppressione degli analoghi servizi presenti nei Consorzi medesimi.
3. Le spese di funzionamento dell'Associazione sono a carico dei Consorzi di bonifica aderenti.
4. Ad avvenuta dimostrazione del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere alle spese sostenute nei primi cinque anni di attività dell'Associazione con un contributo pari al 70 per cento delle spese ammissibili per il primo anno, al 50 per cento per il secondo anno, al 30 per cento per il terzo anno e al 20 per cento per il quarto e quinto anno di esercizio. Le spese ammissibili comprendono l'affitto dei locali, l'acquisto di attrezzature da ufficio, inclusi il materiale e i programmi informatici, i costi di esercizio, le spese legali e amministrative.