LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28

Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/11/2002
Materia:
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

Art. 15
 (Consiglio dei delegati)
1. Il Consiglio dei delegati è composto dai membri eletti dall'Assemblea e dai rappresentanti dei Comuni il cui territorio ricade all'interno del perimetro consortile.
2. Gli statuti consortili fissano il numero dei delegati da eleggere, che non può essere inferiore a quindici né superiore a quaranta. Al fine di assicurare nel Consiglio dei delegati adeguate rappresentanze di tutto il comprensorio, negli statuti può essere prevista la suddivisione dei consiglieri per distretti elettorali.
3. Il componente del Consiglio dei delegati eletto dall'Assemblea che per qualsiasi motivo cessi dalla carica è sostituito dal primo dei candidati non eletti nella medesima lista.
4. Nell'impossibilità di procedere alla sostituzione di cui al comma 3 e qualora il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi si provvede allo scioglimento degli organi e alla nomina di un Commissario ai sensi dell'articolo 18, commi da 1 a 4.
5. Il Presidente del Consorzio di bonifica, entro venti giorni consecutivi dalle elezioni, convoca i Sindaci, o loro delegati, dei Comuni ricompresi nel comprensorio consorziale in una apposita adunanza, nella quale tra i Sindaci o loro delegati sono eletti i rappresentanti dei Comuni quali membri del Consiglio dei delegati.
6. Il numero dei rappresentanti dei Comuni da eleggere è fissato in tre decimi del numero dei consiglieri da eleggere dall'Assemblea; l'eventuale frazione va considerata per unità intera.
7. Il componente eletto in rappresentanza dei Comuni rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio dei delegati e decade, sia nel caso in cui non rivesta più la carica né di Consigliere né di Assessore, sia in caso di elezione di un nuovo Sindaco; il Presidente del Consorzio convoca l'adunanza con le modalità di cui al comma 5, al fine di provvedere alla copertura dei posti resisi vacanti.
8. I rappresentanti dei Comuni possono essere suddivisi ed eletti separatamente per distretti, secondo quanto previsto dal comma 2.
Note:
1Comma 6 sostituito da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 16/2012
2Parole sostituite al comma 4 da art. 2, comma 124, lettera d), L. R. 27/2014
3Parole soppresse al comma 1 da art. 38, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017
4Parole soppresse al comma 5 da art. 38, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017
5Parole sostituite al comma 7 da art. 38, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017
6Integrata la disciplina del comma 1 da art. 38, comma 2, L. R. 28/2017