LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 ottobre 2002, n. 26

Norme regionali per la disciplina dell'attività di tassidermia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/10/2002
Materia:
450.03 - Fauna

Art. 8
 (Regolamento di attuazione)
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla gestione faunistica e venatoria, determina con propria deliberazione, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione:
a) le modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 3 e le modalità di nomina della relativa Commissione esaminatrice;
b) le modalità e i criteri per il rilascio da parte della Regione delle autorizzazioni di cui all'articolo 2;
c) le modalità e i criteri per il rilascio delle autorizzazioni in deroga di cui all'articolo 5;
d) le modalità di tenuta del registro e dei moduli di cui all'articolo 6;
e)   ( ABROGATA )
Note:
1Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 20, comma 5, L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
2Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 20, comma 1, L. R. 3/2016 , con effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, della medesima L.R. 3/2016.