LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 ottobre 2002, n. 26

Norme regionali per la disciplina dell'attività di tassidermia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/10/2002
Materia:
450.03 - Fauna

Art. 5
 (Autorizzazioni in deroga)
1. La Regione può autorizzare la preparazione tassidermica di esemplari appartenenti a specie protette rinvenuti morti per cause naturali o accidentali.
2. La Regione rilascia l'autorizzazione in deroga entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, previa effettuazione, ove necessario, di specifici accertamenti. Trascorso questo termine, l'autorizzazione in deroga si intende comunque rilasciata. In caso di diniego, la Regione provvede alla conservazione e alla destinazione d'uso dell'esemplare a fini didattico-scientifici oppure, ove necessario, alla sua distruzione.
3. I soggetti appartenenti a specie protette per i quali la Regione ha autorizzato la preparazione tassidermica sono affidati al privato.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 20, comma 1, L. R. 3/2016 , con effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, della medesima L.R. 3/2016.
2Parole sostituite al comma 2 da art. 20, comma 1, L. R. 3/2016 , con effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, della medesima L.R. 3/2016.
3Parole sostituite al comma 3 da art. 20, comma 1, L. R. 3/2016 , con effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, della medesima L.R. 3/2016.