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Leggi regionali

Legge regionale 13 agosto 2002, n. 22

Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/08/2002
Materia:
320.06 - Veterinaria
210.04 - Zootecnia

Art. 1 bis
 (Emergenze nel settore forestale)
1. Con le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, al fine di evitare l'innesco e il diffondersi di fitopatie forestali, nonché per favorire il recupero e l'immissione sul mercato del legname presente in boschi danneggiati da eventi naturali eccezionali, possono essere attivati interventi e concessi indennizzi a favore dei proprietari forestali pubblici e privati o loro delegati i cui boschi abbiano subito danni alle produzioni da agenti patogeni, da avverse condizioni atmosferiche e da calamità naturali.
2. Gli interventi perseguono gli obiettivi della prevenzione attraverso il monitoraggio delle fitopatie, dell'eradicazione degli agenti patogeni che possono diffondere l'infestazione e degli opportuni trattamenti selvicolturali, finalizzati al ripristino delle condizioni colturali e di gestione del sistema forestale.
2 bis. La Direzione competente in materia di risorse forestali accerta e riconosce l'evento di cui al comma 1. Le modalità e i criteri per la concessione degli indennizzi e degli aiuti per l'attivazione degli interventi di cui allo stesso comma 1 sono definiti con appositi regolamenti.
2 ter. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
2 quater. È ammessa l'erogazione parziale degli incentivi previa presentazione dello stato di avanzamento redatto dal direttore dei lavori, purché sia rendicontato almeno il 50 per cento dell'intervento e purché l'importo da liquidare sia pari ad almeno 10.000 euro.
3. 
( ABROGATO )
(6)
4. 
( ABROGATO )
(7)
Note:
1Articolo aggiunto da art. 99, comma 1, L. R. 9/2007
2Comma 1 sostituito da art. 23, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
3Parole aggiunte al comma 2 da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
4Comma 2 bis aggiunto da art. 23, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014
5Comma 2 ter aggiunto da art. 23, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014
6Comma 3 abrogato da art. 23, comma 1, lettera d), L. R. 11/2014
7Comma 4 abrogato da art. 23, comma 1, lettera d), L. R. 11/2014
8Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 2, comma 7, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
9Parole sostituite al comma 2 bis da art. 2, comma 7, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
10Comma 2 ter sostituito da art. 2, comma 7, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
11Comma 2 quater aggiunto da art. 4, comma 26, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.