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Leggi regionali

Legge regionale 13 agosto 2002, n. 21

Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/08/2002
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.04 - Zootecnia

Art. 8
 (Attività di controllo)
1. Il Comitato direttivo della certificazione ha il compito di vigilare sul rispetto delle regole stabilite dalla presente legge da parte dei soggetti autorizzati all'uso del marchio.
2. Allo scopo di conseguire le finalità di cui al comma 1, il Comitato organizza le attività di controllo sul territorio regionale definendone criteri e procedure con proprio provvedimento, in conformità alla norma UNI CEI EN 45011, avvalendosi allo scopo dei competenti Servizi dell'ERSA.
3. Qualora le prescrizioni dei disciplinari di produzione di cui all'articolo 3 coincidano con le analoghe prescrizioni previste nell'ambito delle misure agroambientali del Piano di Sviluppo rurale, i controlli effettuati per queste ultime si considerano svolti anche ai fini del presente articolo.
4. Per l'esercizio dell'attività di controllo l'ERSA può avvalersi, mediante specifica convenzione, di soggetti specializzati nel settore operanti ai sensi della norma UNI CEI EN 45011.