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Legge regionale 13 agosto 2002, n. 21

Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/08/2002
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.04 - Zootecnia

Art. 1
 (Finalità e oggetto della legge)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia promuove la produzione, la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti agricoli, zootecnici, ittici, silvo-pastorali, sia freschi che trasformati, nonché le produzioni ottenute utilizzando le metodologie riconducibili alle misure agroambientali attuate secondo le disposizioni vigenti in materia di agricoltura ecocompatibile.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione si avvale dell'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA), che promuove e organizza le attività necessarie per ottenere il riconoscimento di un marchio di qualità a carattere collettivo dei prodotti individuati dal medesimo comma 1, cui è riservata la denominazione di <<Agricoltura Ambiente Qualità (AQUA)>> - <<Marchio di qualità concesso dalla Regione Friuli Venezia Giulia>>, ai sensi degli articoli 2 e seguenti del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, e nel rispetto degli articoli 12, 28 e 34 del Trattato che istituisce la Comunità europea.
3. L'utilizzazione del marchio è consentita per i prodotti di cui al comma 1, che si distinguono dagli altri prodotti della stessa categoria per sistema di produzione, di lavorazione e per altre intrinseche caratteristiche, offrendo particolari garanzie qualitative a tutela della salute del consumatore e dell'immagine del prodotto.
Note:
1Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 1, L. R. 22/2015