LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 agosto 2002, n. 20

Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 8
 (Modifiche alla legge regionale 18/1996)
1. All'articolo 3 della legge regionale 18/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 10/2002, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: <<1. Sono regolate da disposizioni di legge regionale ovvero, sulla base delle medesime, da regolamenti o atti amministrativi di organizzazione, le seguenti materie:a) le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative;b) i procedimenti di selezione per l'accesso agli impieghi regionali;c) la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego pubblico e le altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici;d) le modalità di stipulazione dei contratti collettivi.>>;
b) al comma 1 ter la lettera c) è sostituita dalla seguente:
<<c) le strutture organizzative, il numero, la denominazione e la composizione dei Dipartimenti.>>.

2. 
( ABROGATO )
(1)
3. 
( ABROGATO )
(3)
4. 
( ABROGATO )
(4)
5. 
( ABROGATO )
(5)
6. 
( ABROGATO )
(6)
7. 
( ABROGATO )
(7)
8. 
( ABROGATO )
(8)
9. 
( ABROGATO )
(2)
11. 
( ABROGATO )
(9)
12. 
( ABROGATO )
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 14, comma 51, L. R. 22/2010
2Comma 9 abrogato da art. 10, comma 16, lettera g), L. R. 5/2013
3Comma 3 abrogato da art. 54, comma 1, lettera ss), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
4Comma 4 abrogato da art. 54, comma 1, lettera ss), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
5Comma 5 abrogato da art. 54, comma 1, lettera ss), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
6Comma 6 abrogato da art. 54, comma 1, lettera ss), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
7Comma 7 abrogato da art. 54, comma 1, lettera ss), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
8Comma 8 abrogato da art. 54, comma 1, lettera ss), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
9Comma 11 abrogato da art. 54, comma 1, lettera ss), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
10Comma 12 abrogato da art. 54, comma 1, lettera ss), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.