LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2

Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/02/2002
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.03 - Professioni turistiche

Art. 65

( ABROGATO )

(7)
Note:
1Derogata la disciplina del comma 2 da art. 3, comma 78, L. R. 17/2008 , con effetto dall'1/1/2009. Gli alberghi diffusi sono classificati dai Comuni sul cui territorio insistono le strutture o, nel caso in cui la dislocazione interessi più comuni, dal Comune in cui ha sede l'ufficio di ricevimento. I requisiti minimi ai fini della classificazione sono fissati con apposito regolamento comunale. In ogni caso il numero dei posti letto non può essere complessivamente inferiore a ottanta. Le unità abitative devono essere ubicate solo nei comuni amministrativamente confinanti con il Comune in cui ha sede l'ufficio di ricevimento dell'albergo diffuso.
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 37, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 17/2010
3Parole aggiunte al comma 2 da art. 37, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 17/2010
4Parole sostituite al comma 1 da art. 59, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
5Comma 2 sostituito da art. 59, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013
6Comma 2 bis aggiunto da art. 59, comma 1, lettera c), L. R. 4/2013
7Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016