LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2

Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/02/2002
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.03 - Professioni turistiche

CAPO I
 Agenzie di viaggio e turismo
Art. 38

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 45, comma 1, L. R. 4/2013
2Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 39

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 40

( ABROGATO )

Note:
1Comma 2 sostituito da art. 17, comma 1, L. R. 7/2007
2Articolo sostituito da art. 46, comma 1, L. R. 4/2013
3Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 41

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
Art. 42

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
Art. 43

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 78, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013
Art. 44

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
Art. 45
 (Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo)
1. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo deve essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo conseguita con le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 46 ovvero essere in possesso delle qualifiche professionali di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).
2. Qualora il titolare di agenzia di viaggio e turismo non possieda i requisiti di cui al comma 1 nomina un direttore tecnico.
3. I direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo hanno l'obbligo di svolgere la loro attività con continuità ed esclusività.
4. L'Amministrazione regionale promuove, anche in collaborazione con i Centri di assistenza tecnica di cui all' articolo 85 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo"), l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento professionale per l'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.
Note:
1Articolo sostituito da art. 47, comma 1, L. R. 4/2013
Art. 46
 (Regolamento regionale)
1. Con regolamento regionale sono disciplinate le modalità per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.
Note:
1Parole aggiunte al comma 4 da art. 2, comma 1, L. R. 2/2010
2Articolo sostituito da art. 48, comma 1, L. R. 4/2013
Art. 47
 (Albo regionale dei Direttori tecnici)
1. Presso la Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario è istituito l'albo regionale dei Direttori tecnici, di seguito denominato albo, cui possono essere iscritti coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 45.
2. Sono iscritti d'ufficio all'albo coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti all'albo di cui alla legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 48

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 2, comma 57, L. R. 14/2012
Art. 49

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 49, comma 1, L. R. 4/2013
2Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 50

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 50, comma 1, L. R. 4/2013
2Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 51

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013