LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2

Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/02/2002
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.03 - Professioni turistiche

Art. 87
 (Iscrizione nel registro delle imprese)
1. Ai fini dell'esercizio delle strutture ricettive in forma di impresa, i titolari o gestori si iscrivono nel registro delle imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).
Note:
1Articolo sostituito da art. 65, comma 1, L. R. 4/2013