LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2

Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/02/2002
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.03 - Professioni turistiche

Art. 144
 (Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci)
1. È istituito quale organismo di autodisciplina e autogoverno della professione, il Collegio degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, di seguito denominato Collegio, con compiti di tenuta dell'albo e del registro di cui all'articolo 145, vigilanza sul comportamento degli iscritti, collaborazione nell'organizzazione dei corsi di cui all'articolo 147, designazione degli esperti della commissione di esame nominata ai sensi dell'articolo 148 e ogni altra attività attribuita dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
2. La vigilanza sul Collegio è esercitata dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 78, comma 1, L. R. 4/2013