LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2

Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  02/02/2002
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.03 - Professioni turistiche

Art. 133
 (Albo dei maestri di sci)
1. L'esercizio della professione di maestro di sci è subordinato all'iscrizione all'albo dei maestri di sci, istituito presso il Collegio dei maestri di sci di cui all'articolo 132.
2. L'albo dei maestri di sci è suddiviso nelle seguenti sezioni:
a) maestro di sci discipline alpine;
b) maestro di sci discipline del fondo;
c) maestro di sci discipline dello snow-board.
(1)
Note:
1Parole soppresse alla lettera b) del comma 2 da art. 79, comma 1, L. R. 21/2016