LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 luglio 2002, n. 17

Istituzione di case da gioco nel Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/08/2002
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica
340.02 - Tempo libero

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Dichiarata, con Sentenza della Corte Costituzionale 21 giugno 2004, n. 185 (B.U.R. 21/7/2004, n. 29), l'illegittimita' costituzionale della presente legge per invasione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento penale.
Art. 1
 (Istituzione di case da gioco
nel Friuli Venezia Giulia)
1. Al fine di favorire lo sviluppo del turismo nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, anche mediante la disincentivazione dell'afflusso di cittadini italiani in case da gioco di Stati confinanti, e di garantire all'industria turistica operante nel territorio della Regione condizioni analoghe a quelle degli altri Stati membri dell'Unione europea, l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la costituzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2458 del codice civile, di una società per azioni avente lo scopo di gestire, nel territorio del Friuli Venezia Giulia, case da gioco destinate all'esercizio delle medesime attività attualmente svolte nella Valle d'Aosta e nei comuni di Campione d'Italia, Sanremo e Venezia.
2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata, ove non provveda alla costituzione della società di cui al comma 1, ad affidare lo svolgimento di detta attività, in regime di concessione, ad una società avente sede in uno Stato membro dell'Unione europea.
3. L'autorizzazione alla costituzione della società per azioni e all'esercizio, da parte della medesima, delle attività indicate al comma 1, è subordinata alla condizione che la Regione assuma e conservi nella costituenda società una partecipazione non inferiore al 70 per cento del capitale sociale.
4. Qualora l'Amministrazione regionale non intenda conservare la totalità delle azioni, la stessa è autorizzata a cedere, nei limiti di cui al comma 3, parte delle azioni ad altri soggetti da individuarsi preferibilmente tra le piccole e medie imprese esercenti attività collegate, direttamente o indirettamente, allo sviluppo del turismo nella Regione, ovvero agli enti locali interessati.
5. L'eventuale affidamento in concessione può essere disposto nei confronti di una società in possesso dei seguenti requisiti:
a) che sia costituita in società di capitali;
b) che nessun azionista possieda una partecipazione superiore al 20 per cento del capitale sociale o, comunque, rivesta un ruolo di particolare preminenza all'interno della società;
c) che abbia un capitale sociale non inferiore a 5.164.570 euro.

6. Ai fini dell'affidamento in concessione dell'esercizio e della gestione della casa da gioco, la Regione predispone un capitolato generale contenente le modalità per la gara pubblica in cui siano indicati:
a) le garanzie che la Regione intende richiedere al concessionario;
b) i requisiti morali e professionali richiesti al concessionario e al personale addetto;
c) la percentuale minima e massima di utile lordo a favore del concessionario, da applicare in sede di gara per l'affidamento, da determinare in relazione alle caratteristiche specifiche di ogni singola casa da gioco;
d) la percentuale minima sui proventi lordi del gestore da destinare ad iniziative promozionali e a manifestazioni di alto interesse culturale e sociale, che vanno indicate in modo analitico;
e) le ipotesi di revoca della concessione, senza titolo al risarcimento dei danni, qualora il concessionario perda le qualità necessarie per mantenere la concessione, ovvero violi le condizioni previste dalla concessione.

7. Con Regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è disciplinata l'attività delle case da gioco di cui al comma 1. Il Regolamento dovrà prevedere, tra l'altro:
a) le disposizioni inerenti la disciplina dell'accesso dei giocatori con divieto per i minori di diciotto anni, nonché, eventualmente, per altri soggetti che si trovino in specifiche condizioni soggettive ostative;
b) le specie e i tipi di giochi e loro regolamentazione;
c) il limite orario e le giornate di apertura dei locali al pubblico;
d) le disposizioni particolari sui criteri della gestione e del controllo all'interno della casa da gioco.

8. La localizzazione delle sedi in cui le case da gioco devono operare viene determinata dall'Amministrazione regionale, previa intesa con le amministrazioni comunali interessate, anche in relazione alla rispondenza delle strutture alla vocazione e importanza turistica del territorio, nonché alla compatibilità storico-ambientale- economica dell'intervento.
9. Gli utili comunque derivanti all'Amministrazione regionale dalla gestione della casa da gioco sono versati in apposito capitolo di entrata del bilancio regionale. I fondi così ricavati, oltre che per le finalità turistiche di cui al comma 1, possono essere erogati a favore di enti locali per la realizzazione di opere infrastrutturali, di recupero ambientale e di riqualificazione urbana, ovvero per il potenziamento della funzione di polizia urbana e locale. Una quota pari al 40 per cento è comunque destinata ai fabbisogni derivanti dai settori socio-assistenziali regionali e in particolare al rafforzamento delle strutture di prevenzione delle dipendenze presso le Aziende sanitarie e alla costituzione di un fondo anti usura. Una quota pari al 20 per cento è altresì destinata alla tutela della sicurezza dei cittadini e al rafforzamento delle strutture delle forze dell'ordine presenti nel territorio regionale.
10. Per le finalità della presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare alla costituenda società per azioni un importo massimo di 75.000 euro, mediante sottoscrizione del capitale sociale.
11. In ipotesi di affidamento in concessione, l'Amministrazione regionale ha facoltà di concedere in godimento alla società gestrice beni del proprio patrimonio immobiliare, mediante appositi contratti a titolo oneroso.
12. Ai sensi del comma 10, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere nuove azioni della società costituita per le finalità di cui al comma 1, sino alla concorrenza di 75.000 euro.
13. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio.
14. Gli oneri derivanti dal comma 12 fanno carico all'unità previsionale di base 14.4.9.2.860, di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 - Servizio degli affari finanziari, con la denominazione "Sottoscrizione di azioni della società per la gestione delle case da gioco", con riferimento al capitolo 1220 (2.1.254.3.10.24) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi con la denominazione "Sottoscrizione di azioni della società per la gestione di case da gioco nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia" e con lo stanziamento di 75.000 euro per l'anno 2002.
15. Al predetto onere si provvede mediante riduzione di pari importo dell'unità previsionale di base 52.3.9.1.676 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 con riferimento al capitolo 1481 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa per l'anno 2002.