LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 luglio 2002, n. 16

Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/07/2002
Materia:
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

Art. 16
 (Programmi triennali di intervento)
1. I piani di bacino regionali sono attuati attraverso programmi triennali di intervento, redatti tenuto conto degli indirizzi e delle finalità dei piani medesimi e in armonia con le previsioni del Piano regionale di sviluppo e del bilancio regionale per il periodo considerato.
2. Il programma triennale di intervento è predisposto dalla struttura regionale competente in materia di idraulica ed è approvato dalla Giunta regionale.
3. Nel rispetto dell'articolo 22, comma 4, della legge 183/1989, i programmi triennali di intervento sono trasmessi, entro il 31 dicembre del penultimo anno del programma in corso, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio per l'individuazione del fabbisogno finanziario per il successivo triennio.
4. Le modifiche ai programmi triennali di intervento sono approvate con le modalità di cui al comma 2.
5. I programmi triennali di intervento costituiscono, per l'intero periodo considerato, obiettivi di cui all'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge regionale 10/2002.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 9/2012