LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12

Disciplina organica dell'artigianato.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  26/05/2002
Allegati:
Materia:
220.03 - Artigianato

CAPO I
 Principi generali
Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell' articolo 4, primo comma, n. 7), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 , e in conformità ai principi di cui all' articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , disciplina il settore artigiano, uno dei settori trainanti dell'economia regionale, e definisce gli indirizzi fondamentali per lo sviluppo, la promozione e la valorizzazione delle attività artigiane, in armonia con la programmazione economica regionale.
2. La presente legge è la legge regionale organica dell'artigianato e come tale non può essere abrogata, derogata, sospesa o comunque modificata da altre norme di legge regionale, se non in modo esplicito, mediante l'indicazione precisa delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.