LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12

Disciplina organica dell'artigianato.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/05/2002
Allegati:
Materia:
220.03 - Artigianato

Art. 78
 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla data della pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione, ad eccezione delle disposizioni di modifica o integrazione delle disposizioni elencate al comma 2, le seguenti disposizioni:
a) I capi I, II, IV, VI, VI bis e VII della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6 ;
n) gli articoli da 7 a 14 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30 ;
v) gli articoli 12, 14, 28, 34 e 36, limitatamente alla parte concernente l'artigianato, nonché l' articolo 15, secondo comma, della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 ;
z) gli articoli 19 e 20 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8 ;
ee) l'articolo 8, limitatamente alla parte riguardante l'artigianato, e l' articolo 10 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35 ;
pp) gli articoli 78, 82 e 125 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4 ;
qq) la legge regionale 27 agosto 1992, n. 22 , esclusi gli articoli 2 e 4;
rr) gli articoli 17, 18 e 19 e, limitatamente al riferimento del collegio dei sindaci dell'ESA, gli articoli 71, comma 2, e 72, commi 6, 7 e 9, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18 ;
tt) l'articolo 5, limitatamente alla parte concernente l'artigianato, della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 ;
vv) la legge regionale 17 gennaio 1995, n. 5 , esclusi gli articoli 1 e 4;
ccc) gli articoli 43, 44 e 45 e, limitatamente al riferimento del collegio dei sindaci dell'ESA, il comma 2 dell'articolo 70, della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 ;
eee) i commi da 73 a 84 e da 87 a 90 dell' articolo 6 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 ;
2. Sono abrogate con decorrenza dall'1 gennaio dell'anno successivo alla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione, le seguenti disposizioni:
b) gli articoli 1 e 2 e da 4 a 6 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30 ;
c) gli articoli da 1 a 11 e da 13 a 17 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 51 ;
d) all' articolo 25, primo comma, della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 , le parole <<i Consorzi provinciali di garanzia fidi fra le imprese artigiane e le cooperative fra le imprese artigiane di cui all' articolo 1 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30 ,>>;
f) gli articoli 2 e 3 della legge regionale 22 agosto 1991, n. 32 ;
g) gli articoli 2 e 4 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 22 ;
l) gli articoli 1 e 4 della legge regionale 17 gennaio 1995, n. 5 ;
p) il comma 26 e i commi da 43 a 46 dell' articolo 11 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 ;
r) i commi da 49 a 54, 122 e da 126 a 128 dell' articolo 7 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 ;