LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12

Disciplina organica dell'artigianato.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/05/2002
Allegati:
Materia:
220.03 - Artigianato

Art. 6
 (Funzioni trasferite ai Comuni)
1. Sono trasferite ai Comuni le funzioni relative:
a) all'accertamento dei requisiti professionali degli acconciatori e degli estetisti;
b) agli adempimenti conseguenti al ricevimento della segnalazione certificata di inizio attività (Scia) per l'esercizio delle attività di acconciatore, di estetista, di panificazione e di tintolavanderia;
c) all'accertamento delle infrazioni e all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge.
2. I proventi delle sanzioni spettano ai Comuni a titolo di finanziamento per l'esercizio delle funzioni trasferite.
Note:
1Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011
2Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 7/2011
3Parole soppresse alla lettera b) del comma 1 da art. 16, comma 1, L. R. 7/2012