LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 2001, n. 30

Norme per la attuazione degli interventi di dragaggio dei fiumi e dei canali mediante la realizzazione di barene conterminate, nonché per la realizzazione di impianti di stoccaggio e smaltimento di fanghi non riutilizzabili nell'ambito del comprensorio lagunare.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/01/2002
Materia:
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica

Articolo 2
 (Soggetti attuatori)
1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, l'Amministrazione regionale può provvedere in forma diretta o tramite delegazione amministrativa a favore di Comuni limitrofi agli ambienti fluviali e lagunari, dei loro consorzi, delle aziende speciali di enti pubblici, dei consorzi industriali o di consorzi tra imprenditori turistici privati.