LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 2001, n. 30

Norme per la attuazione degli interventi di dragaggio dei fiumi e dei canali mediante la realizzazione di barene conterminate, nonché per la realizzazione di impianti di stoccaggio e smaltimento di fanghi non riutilizzabili nell'ambito del comprensorio lagunare.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/01/2002
Materia:
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica

Articolo 4
 (Definizione di barene conterminate)
1. Le barene conterminate sono costituite da barene intese quali tratti di terra emergenti dalle acque lagunari, per lo più anche in fase di acque piene, di poco superiore al medio pelo marino, organizzate artificialmente in modo tale da impedire che in condizioni meteomarine normali i materiali di scavo ivi depositati siano trascinati nuovamente in laguna.