LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 2001, n. 30

Norme per la attuazione degli interventi di dragaggio dei fiumi e dei canali mediante la realizzazione di barene conterminate, nonché per la realizzazione di impianti di stoccaggio e smaltimento di fanghi non riutilizzabili nell'ambito del comprensorio lagunare.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/01/2002
Materia:
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica

Articolo 3
 (Localizzazione del riutilizzo e dello smaltimento dei fanghi)
1. Il sito o i siti per la collocazione dei fanghi derivanti dal dragaggio sono individuati dai soggetti attuatori degli interventi, in coerenza con il principio di efficienza e di economicità, in idonee aree collocate in prossimità delle zone di dragaggio o del perimetro perilagunare, tenuto conto della possibilità di realizzare barene conterminate in conformità con i criteri indicati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nonché delle necessità di trattamento e smaltimento dei fanghi in impianti autorizzati da realizzare in coerenza con il principio del recupero delle aree degradate e della sistemazione paesistica dei perimetri perilagunari.