LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 2001, n. 30

Norme per la attuazione degli interventi di dragaggio dei fiumi e dei canali mediante la realizzazione di barene conterminate, nonché per la realizzazione di impianti di stoccaggio e smaltimento di fanghi non riutilizzabili nell'ambito del comprensorio lagunare.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/01/2002
Materia:
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica

Articolo 1
 (Finalità)
1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, al fine di garantire la navigazione interna e di consentire il regolare ricambio delle acque degli ambienti di interesse naturale, provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei fiumi e dei canali secondo un programma decennale, attuato annualmente di norma prima dell'avvio della stagione turistica.