LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3

Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/03/2001
Materia:
420.01 - Opere pubbliche
130.01 - Comuni e Province
210.01 - Agricoltura
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.03 - Professioni turistiche
410.01 - Urbanistica
440.01 - Beni ambientali
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti

CAPO IX
 Semplificazione del corpo legislativo regionale
Art. 32
 (Finalità)
1. Con il seguente capo la Regione Friuli-Venezia Giulia realizza, mediante l'abrogazione espressa di disposizioni regionali, il fine di semplificare il sistema legislativo regionale.
Art. 33
 (Abrogazione di disposizioni regionali)
1. Sono abrogate le disposizioni regionali indicate nell'allegato B.
Art. 34
 (Conferma delle abrogazioni implicite)
1. È confermata l'abrogazione già disposta in maniera implicita delle disposizioni regionali indicate nell'allegato C.
Art. 35
 (Disposizione finale)
1. Le disposizioni di cui agli allegati B e C continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa.