LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3

Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/03/2001
Materia:
420.01 - Opere pubbliche
130.01 - Comuni e Province
210.01 - Agricoltura
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.03 - Professioni turistiche
410.01 - Urbanistica
440.01 - Beni ambientali
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti

Art. 1
 (Finalità)
1. La presente legge disciplina i procedimenti relativi all'avvio e all'esercizio di attività produttive e di attività di servizi attraverso l'istituzione dello sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi, al fine di:
a) garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'articolo 41 della Costituzione;
b) agevolare l'esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori e la libera circolazione dei servizi, in conformità alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;
c) semplificare gli adempimenti, ridurre gli oneri e i tempi amministrativi.
2. La Regione promuove e sostiene gli sportelli unici mediante accordi e forme di coordinamento tra pubbliche amministrazioni, attraverso le azioni necessarie all'informatizzazione delle procedure e dei servizi di competenza dei medesimi e all'assunzione dei relativi oneri, nonché attraverso l'erogazione di incentivi.
Note:
1Parole soppresse al comma 2 da art. 111, comma 1, L. R. 29/2005
2Comma 2 bis aggiunto da art. 111, comma 2, L. R. 29/2005
3Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 13/2009