LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 novembre 2001, n. 27

Adozione della bandiera della Regione Friuli-Venezia Giulia, disposizioni per il suo uso ed esposizione, nonché per quelle della Repubblica italiana e dell'Unione europea.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  20/12/2001
Materia:
110.06 - Attività istituzionali e promozionali

Art. 8
 (Fornitura della bandiera regionale)
1. In sede di prima applicazione l'Amministrazione regionale è autorizzata a fornire gratuitamente agli enti ed organismi pubblici destinatari del presente provvedimento una bandiera della Regione Friuli-Venezia Giulia per esposizione esterna ed una per collocazione interna. Gli adempimenti connessi all'attuazione dei predetti interventi sono demandati alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Servizio del provveditorato.