LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 novembre 2001, n. 27

Adozione della bandiera della Regione Friuli-Venezia Giulia, disposizioni per il suo uso ed esposizione, nonché per quelle della Repubblica italiana e dell'Unione europea.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/12/2001
Materia:
110.06 - Attività istituzionali e promozionali

Art. 5
 (Modalità di esposizione delle bandiere)
1. Le bandiere della Repubblica italiana, dell'Unione europea e della Regione Friuli-Venezia Giulia vengono esposte all'esterno delle sedi degli enti di cui agli articoli 3 e 4 per il tempo in cui questi esercitano le rispettive funzioni istituzionali.
2. Le bandiere sono altresì esposte in modo permanente con collocazione interna idonea ad evidenziarne la dignità e favorirne la visibilità da parte di coloro che, a qualsiasi titolo, abbiano accesso ai locali in cui è svolta l'attività d'istituto.
3. Il Consiglio regionale, la Giunta regionale, le Province e i Comuni possono, nei limiti delle rispettive competenze, disciplinare con apposito regolamento ulteriori modalità di uso ed esposizione delle bandiere della Repubblica italiana, dell'Unione europea e della Regione Friuli-Venezia Giulia.