LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 novembre 2001, n. 27

Adozione della bandiera della Regione Friuli-Venezia Giulia, disposizioni per il suo uso ed esposizione, nonché per quelle della Repubblica italiana e dell'Unione europea.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/12/2001
Materia:
110.06 - Attività istituzionali e promozionali

Art. 10
 (Norma finanziaria)
1. Per le finalità previste dall'articolo 8 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.9.1.669 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 con riferimento al capitolo 1469 del Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, il cui stanziamento è incrementato di pari importo per l'anno 2001, e la cui denominazione viene modificata inserendo dopo le parole <<per esigenze di rappresentanza>> le parole <<,nonché di bandiere della Regione da fornire ad enti ed organismi pubblici>>.
2. All'onere di lire 150 milioni per l'anno 2001 derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 55.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato al bilancio medesimo (partita n. 99 del prospetto D/2 allegato al Documento tecnico stesso).