LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 novembre 2001, n. 27

Adozione della bandiera della Regione Friuli-Venezia Giulia, disposizioni per il suo uso ed esposizione, nonché per quelle della Repubblica italiana e dell'Unione europea.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/12/2001
Materia:
110.06 - Attività istituzionali e promozionali

Art. 6
 (Bandiere delle comunità di riferimento dei gruppi linguistici della Regione)
1. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 3 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, sugli edifici pubblici dei Comuni in cui sono insediate popolazioni appartenenti ai diversi gruppi linguistici della Regione, così come individuati dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482, e dalla legge 23 febbraio 2001, n. 38, viene esposta, accanto alle bandiere italiana, europea e regionale, anche quella della comunità di riferimento.
1 bis. La bandiera della comunità friulana è formata da un drappo di forma rettangolare con al centro un'aquila araldica d'oro con ali spiegate, testa a sinistra, rostro aperto e artigli rossi, posto in campo azzurro. Lo stemma ha dimensioni pari a tre quinti dell'altezza della bandiera che a sua volta deve essere alta due terzi della sua lunghezza.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 6/2015