LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 novembre 2001, n. 27

Adozione della bandiera della Regione Friuli-Venezia Giulia, disposizioni per il suo uso ed esposizione, nonché per quelle della Repubblica italiana e dell'Unione europea.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/12/2001
Materia:
110.06 - Attività istituzionali e promozionali

Art. 3
 (Esposizione della bandiera in occasione delle sedute del Consiglio regionale, dei Consigli provinciali e comunali)
1. Il Consiglio regionale, i Consigli provinciali e i Consigli comunali che, in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1998, n. 22, espongono la bandiera della Repubblica italiana e dell'Unione europea, sono altresì tenuti all'esposizione della bandiera della Regione Friuli-Venezia Giulia.