LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 novembre 2001, n. 25

Assistenza sanitaria integrativa per mutilati e invalidi di guerra, per causa di guerra e per servizio.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  20/12/2001
Materia:
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera

Art. 9
 (Assistenza ospedaliera)
1. In caso di ricovero presso le strutture ospedaliere appartenenti al Servizio sanitario regionale, le Aziende per i servizi sanitari e le Aziende ospedaliere assicurano ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, la degenza in ambienti adeguati per comfort e riservatezza. Al degente è altresì assicurata la presenza continuativa di persona di sua fiducia, con onere a suo carico, per l'assistenza extrasanitaria necessaria per le esigenze conseguenti alla grave infermità.