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Leggi regionali

Legge regionale 27 novembre 2001, n. 25

Assistenza sanitaria integrativa per mutilati e invalidi di guerra, per causa di guerra e per servizio.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/12/2001
Materia:
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera

Art. 8
 (Misura della prestazione sanitaria aggiuntiva e modalità di erogazione)
1. Gli interventi di cui agli articoli 4 e 5 sono concessi come contributo giornaliero, comprensivo delle spese di viaggio, rapportato al numero delle giornate di effettiva presenza nella località di cura e soggiorno.
2. Il contributo giornaliero è fissato annualmente con deliberazione della Giunta regionale e non può essere inferiore a lire settantacinquemila.
3. Il contributo di cui al comma 1 è raddoppiato qualora ricorrano le circostanze di cui all'articolo 3, comma 2.
4. I contributi giornalieri di cui al presente articolo sono erogati successivamente alla conclusione del periodo di cura e soggiorno autorizzato. Con la deliberazione di cui al comma 2, la Giunta regionale individua altresì la documentazione probante da produrre per l'erogazione della contribuzione. L'erogazione avviene entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione richiesta.