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Leggi regionali

Legge regionale 27 novembre 2001, n. 25

Assistenza sanitaria integrativa per mutilati e invalidi di guerra, per causa di guerra e per servizio.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/12/2001
Materia:
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera

Art. 10
 (Assistenza protesica e ortopedica)
1. Nel territorio regionale per l'assistenza protesica e ortopedica trova applicazione il Nomenclatore tariffario di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332.
2. In caso di soggetti con gravi invalidità, le Aziende per i servizi sanitari possono procedere alla fornitura di dispositivi non compresi nel Nomenclatore di cui al comma 1, previa autorizzazione da richiedere, di volta in volta, alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali.
3. In deroga a quanto disposto dal Nomenclatore tariffario di cui al comma 1, relativamente al periodo minimo di rinnovo della protesi, gli interessati possono presentare domanda di rinnovo ogniqualvolta lo ritengano necessario, sottoponendo la protesi da sostituire al controllo dell'Azienda per i servizi sanitari che verifica le condizioni di usura e, se del caso, provvede ad autorizzare la sostituzione.
4. In caso di fornitura di protesi speciali non prodotte da stabilimenti ubicati nel territorio regionale, il beneficiario può rivolgersi ad altre ditte fornitrici. Qualora sia indispensabile accedere presso le stesse e la distanza dal domicilio del beneficiario sia superiore ai cinquanta chilometri, allo stesso compete il rimborso delle spese di trasporto effettuato con i mezzi pubblici e di soggiorno nella misura giornaliera di cui all'articolo 8, comma 2, per il massimo di giorni tre.